Italian Court dismisses appeal claiming prescription and new grounds for aggravated theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding prescription and new procedural grounds. The defendant argued that the theft crime had expired and that the second-instance court failed to properly assess his criminal responsibility. The court ruled that the statute of limitations had not yet run and that the new arguments were not properly raised in the prior appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 606, lett. e) c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine new grounds not raised in the appeal or re-evaluate factual elements, limiting its review to legal errors and existing arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTI GIACOMO nato a POLISTENA il 27/07/1980 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 aprile 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi del 13 giugno 2018, ha rideterminato la pena inflitta a Sorrenti Giacomo nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 103,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con tre distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado; violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza della condizione di procedibilità richiesta per il delitto contestatogli; mancanza di motivazione in relazione al riconoscimento della sua responsabilità penale, invero fondata sul travisamento delle emergenze istruttorie.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendo innanzi tutto essere osservato, con riguardo alla prima doglianza, come, alla data di celebrazione del secondo giudizio, non fosse intervenuta la prescrizione del reato contestato, trattandosi di furto pluriaggravato accertato in data 2 settembre 2015, per cui il decorso della prescrizione è previsto per il 2 marzo 2028. 2.1. Parimenti inammissibile è la seconda censura, considerato come - a prescindere dalla decisiva circostanza per cui, trattandosi di furto pluriaggravato, si tratta, comunque, di reato procedibile di ufficio - si tratti di motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio affermato da questa Suprema Corte per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 2.2. Del tutto priva di pregio, infine, è anche la conclusiva censura, dovendo essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l'imputato in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione del complessivo compendio probatorio in atti (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impugnata), il pieno riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto in ordine all'integrazione del delitto contestatogli.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il