Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground cited does not match Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hohxaj Agron inadmissible without formalities. The appellant argued that the lower court failed to declare a cause of non-punishment under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but this ground is not listed in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not fall within the specific list of admissible grounds provided by law.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOHXAJ AGRON nato il 14/07/1984 avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviC alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 aprile 2024 il G.I.P. del Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Hohxaj Agron la pena di anni uno di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza di norma processuale e mancanza di motivazione in ordine all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità prevista dall'art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere