Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to specify factual and legal grounds under Art. 591 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Verzì Alessio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to issue an acquittal sentence, citing Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as a generic ground of complaint that did not specify factual or legal reasons or adequately address the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of complaint is entirely generic and specific, failing to pinpoint the factual and legal reasons for the grievance or adequately confront the arguments presented in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERZI' ALESSIO nato a CATANIA il 20/10/1970 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 3 marzo 2023 con cui Verzì Alessio era stato condannato alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen., per non essere stata pronunciata sentenza di proscioglimento in suo favore.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensor