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Ordinanza — n. 3496/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justifiable ground regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3496/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not justifiable in this stage of proceedings. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal's reasoning was deemed logically sound and consistent with procedural necessities. Consequently, the Court upheld the lower court's refusal to recognize these benefits and ordered the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The Court of Cassation's review of a second-instance judgment is limited to checking for legal errors; if the lower court's reasoning is coherent and free of logical flaws regarding statutory benefits, the appeal on that ground is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic mitigating circumstances second instance reasoning non-justifiable ground legal error review aggravamento della pena altri reati infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
4 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 62-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGONCELLI LUCA nato a CHIAVENNA il 21/12/1979 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 settembre 2022 con cui Digoncelli Luca era stato condannato alla pena di mesi dieci, giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo A); 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore P: