Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3494/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual and legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3494/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Benito Montaperto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the appellant argued the lower court erred in finding criminal liability despite his claim of necessity under Article 54 of the Penal Code, the appeal was rejected because its sole ground was too general. The court ruled that the complaint failed to specify factual and legal grievances or adequately address the reasoning of the appealed judgment, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54 cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint factual and legal complaints or adequately confront the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds state of necessity procedural admissibility Article 54 Penal Code Article 591 Code of Criminal Procedure court costs and fine furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per essere stata erroneamente riconosciuta la sua responsabilità penale pur avendo egli agito per stato di necessità, di rilievo ai sensi dell'art. 54 cod. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 54 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per essere stata erroneamente riconosciuta la sua responsabilità penale pur avendo egli agito per stato di necessità, di rilievo ai sensi dell'art. 54 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAPERTO BENITO nato a PALERMO il 27/05/1976 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 dicembre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 3 novembre 2020 con cui Montaperto Benito era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per essere stata erroneamente riconosciuta la sua responsabilità penale pur avendo egli agito per stato di necessità, di rilievo ai sensi dell'art. 54 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore DEPO 1TATA it Presidenfe