Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic ground of insufficient reasoning in appeal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Silvio Pirrotta's cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic claim of insufficient reasoning in the lower court's judgment. Pirrotta argued that the appellate court failed to adequately justify his criminal liability under specific penal code articles, but the court found this argument non-specific and lacking factual or legal comparison. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.: A cassation appeal based on a generic claim of insufficient reasoning is inadmissible if it fails to specify the grounds of complaint in fact and law or to adequately confront the arguments of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRROTTA SILVIO nato a PALERMO il 22/01/1968 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 dicembre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 16 marzo 2021 con cui Pirrotta Silvio era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per omessa adeguata motivazione delle ragioni di riconoscimento della sua responsabilità penale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il