Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of comparison with lower court's reasoning on theft prosecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to adequately compare his arguments with the reasoning of the lower courts. The lower courts correctly identified that the aggravated theft of electricity remained prosecutable ex officio under Article 625, paragraph 7 of the Penal Code, despite the legislative change to Article 624. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, comma 1, lett. b) cod. pen.; Art. 625, n. 7 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised lack a proper comparison with the reasoning of the decision under review, particularly when the lower court correctly applied the exception allowing ex officio prosecution for theft of public utility items.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAMAKOV MITKO HRISTOV nato il 21/05/1952 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 maggio 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 26 settembre 2018 con cui Yamakov Mitko Hristov era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla dedotta mancanza della condizione di procedibilità, come richiesta dalla c.d. "Riforma Cartabia" in relazione al delitto contestato.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, in quanto privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, ha adeguatamente esplicato come, nel caso di specie, sussista la ricorrenza dell'aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità, così rendendo il reato procedibile di ufficio (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). L'art. 2, comma 1, lett.
b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato il testo dell'art. 624 cod. pen., rendendo il delitto di furto ora procedibile a querela, fatta salva — tra l'altro - proprio l'ipotesi di ricorrenza di una delle circostanze previste dall'art. 625 n. 7 cod. pen. diverse dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Pr2idente