Cassation court dismisses appeal regarding illegal ink disposal, ruling facts and evidence assessment are non-appealable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the waste was non-hazardous and that a subordinate committed the act, but the appellate court had thoroughly examined all evidence. The supreme court held that factual evaluations and proof assessments fall exclusively within the jurisdiction of the trial judge and are unreviewable in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 256 d.lgs. 152/2006; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against judgments on criminal liability are inadmissible when they challenge the factual reconstruction or evidence evaluation, which remain within the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISPO FRANCESCO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 17/06/1980 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Crispo Francesco ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, per aver effettuato un'illecita attività di smaltimento di inchiostro mediante sversamento in pubblica fognatura, deducendo, con il primo motivo, il carattere non pericoloso del rifiuto e assenza dell'imputato sui luoghi di cui all'imputazione alla data contestata; con il secondo motivo, lamentando la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
Con memoria difensiva il ricorrente deduce che l'attività contestata venne posta in essere in modo estemporaneo da un dipendente, tale Biagio Ruggiero. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha evidenziato che la ditta di cui l'imputato è amministratore unico, sversava nella rete fognaria pubblica, attraverso un tubo di scarico, in assenza di autorizzazione, inchiostri colorati utilizzati per la produzione di carta stampata da regalo.
L'asserita attribuzione della condotta ad un'iniziativa estemporanea e non autorizzata di un dipendente risulta contraddetta, secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, da quanto accertato dalla polizia giudiziaria circa l'utilizzo di un tubo di scarico che conferiva il reflui di lavorazione in fognatura. In ordine all'art. 131 bis cod. pen. la Corte d'appello ha evidenziato la oggettiva gravità del fatto, non occasionale e foriero di seri rischi per l'ambiente. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2