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Ordinanza — n. 3486/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds violating procedural code requirements for specific legal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3486/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to a failure to meet procedural requirements for specific legal grounds. The appellant merely requested annulment without detailing the specific legal errors or factual elements supporting the claim. Consequently, the appeal was rejected under the procedural code for generic motives, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal and factual reasons supporting the request, resulting in a generic statement of grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal procedural code requirements specific legal reasons failure to motivate appeal contraffazione di merci traffico di stupefacenti reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a NAPOLI il 10/03/1982 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Esposito Francesco ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 291 bis, comma 2, 296 comma 2, d.P.R, 43/1973, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla pena. Il ricorso è inammissibile.

Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare nessuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett.

d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024 Il Consigliere es nsore Il Presidente