Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3481/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court's factual findings on evidence were not challenged legally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3481/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate factual findings already examined by the lower courts. The appellant argued that the evidence proving his non-involvement in the crime was insufficient, while the lower court relied on the sheer volume of seized DVDs found in his home. The court rejected the appeal, noting that the lower court's reasoning was based on objective trial evidence and was not manifestly illogical.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely seeks a new reading of factual findings already examined by the lower courts without raising a distinct legal issue.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility re-evaluation of facts evidence of possession lower court findings criminal procedure code illecita decodificazione di offerte in codice gestione di diritti digitali violazione del diritto d'autore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP OUSMANE nato il 24/05/1971 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Diop Ousmane ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art.648 cod. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stata acquisita la prova che egli non sia l'autore del reato presupposto, e non abbia egli stesso proceduto alla masterizzazione dei DVD detenuti, duplicati e contraffatti.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai .Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, *t non censurabile.

La Corte,Vriguardo, ha richiamato le foto effettuate dalla polizia giudiziaria, alle quali si evince l'elevatissimo numero di cd e dvd detenuti dal ricorrente in ogni stanza della sua abitazione, accatastati per terra e a ridosso delle pareti, nell'ordine di migliaia, escludendo che l'imputato abbia riprodotto per uso personale tali supporti magnetici, considerata anche la presenza di più copie del medesimo tipo. Peraltro, neppure il ricorrente ha fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso di tali supporti magnetici sequestrati, o affermato di essere l'autore della duplicazione, sicché non è credibile la tesi difensiva secondo la quale sia stato lo stesso imputato a duplicare le opere audio visive contenute nei CD DVD rinvenuti nella sua abitazione.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro