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Ordinanza — n. 3477/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription and liability grounds for tax fraud conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3477/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Riccucci Gabriella and Pelorosso Maria Brigida inadmissible, rejecting their claims of prescription and liability violations. While the appellants argued the crime expired in 2023 and that the court erred on liability, the court found the offense was not prescribed as it occurred in 2019 and was adjudicated in 2022. Furthermore, the court held that arguments regarding the lack of use of the inherited property and liquid gas were factually unsupported and fell within the exclusive jurisdiction of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on manifestly unfounded grounds regarding prescription or liability are inadmissible, and the burden of costs falls on the appellants.

Parole chiave

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criminal prescription tax fraud conviction inadmissible appeal manifestly unfounded judicial review limits lotta contro gli incendi legittimazione a contestare licenza azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Infine, si ricorda che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Art. 20 comma 1 del d.lgs. 139/2006
art. 129 cod. proc. pen
Infine, si ricorda che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000) Rv. 21726
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RICCUCCI GABRIELLA nato a VETRALLA il 19/04/1947 PELOROSSO MARIA BRIGIDA nato a VITERBO il 19/11/1965 avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Riccucci Gabriella e Pelorosso Maria Brigida ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale le ricorrenti sono state condannate per il reato di cui all'art. 20 comma 1 del d.lgs. 139/2006. Con il primo motivo di ricorso, deducono intervenuta prescrizione del reato, accertato in data 15/01/2019.

Con il secondo e il terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. La seconda e la terza doglianza non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la tesi difensiva in ordine al mancato utilizzo dell'immobile, ereditato dal proprio padre, e in ordine al mancato utilizzo del gas liquido, è rimasta del tutto indimostrata, evidenziando che al momento del controllo, i serbatoi contenevano quantitativi, seppur minimi, di gas.

In ordine alla prima doglianza, si precisa che, risalendo il fatto al 15/01/2019, il termine di prescrizione sarebbe scaduto in data 15/01/ 2023. Ne segue che, al momento in cui è stata emessa la sentenza impugnata, in data 25/05/2022, il reato non era prescritto. Infine, si ricorda che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000 ) Rv. 21726). Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro , il 04/10/2024