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Ordinanza — n. 3474/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific lack of motivation and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3474/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds required by criminal procedure law. The appellant merely requested the annulment of the lower court's conviction without analyzing specific errors in the reasoning or the sentencing calculation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds of law and fact, as generic complaints without detailed analysis of the contested reasoning or sentencing do not meet the statutory requirements for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific motivation generic legal arguments criminal procedure law sentencing calculation review osservanza dei termini ritardo scusabile oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
di un mese di reclusione per ciascuna violazione contestata, giungendo alla pena finale di un anno di reclusione e di euro 12.000 di multa; che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
di un mese di reclusione per ciascuna violazione contestata, giungendo alla pena finale di un anno di reclusione e di euro 12.000 di multa; che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI LUIGI nato a BARI il 23/05/1989 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; t Damiani Luigi ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 6, comma 6, L.401/1989, per aver omesso ripetutamente di presentarsi, senza giustificato motivo, all'autorità di pubblica sicurezza designata negli orari stabiliti dal provvedimento di Daspo emesso dal Questore di Messina.

Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione, non avendo il giudice adeguatamente vagliato i motivi di appello; con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato che la prima doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituita da doglianze aspecifiche. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che nel caso di specie si riscontra un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum; che anche in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorrente non ha indicato quale sia l'elemento mal valorizzato dal giudice a quo il quale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, sebbene equivalenti alla ritenuta recidiva qualificata, gravato da sei condanne per reati vari, ed applicato l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. di un mese di reclusione per ciascuna violazione contestata, giungendo alla pena finale di un anno di reclusione e di euro 12.000 di multa; che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024 Il Consigliere estensore Il Pr