Cassation dismissed appeal regarding retroactive law application and generic mitigating circumstances denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments that the new law on 'cittadinanza attiva' should apply retroactively to past offenses. The appellant claimed the old crime was abolished, but the court noted the new offense covers the same conduct for future acts while preserving penalties for prior acts. Regarding mitigating circumstances, the court affirmed that judges are not required to consider every favorable element, only those deemed decisive, and the lower court's refusal to grant a suspended sentence due to a prior conviction was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The principle of lex mitior does not apply retroactively when a new law criminalizes conduct already punishable under the old regime for acts committed before the new law's entry into force; furthermore, the denial of generic mitigating circumstances is valid if the judge finds no positive elements or if the prior criminal record precludes a suspended sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FEDE GIOVANNI nato a GELA il 15/08/1965 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Di Fede Giovanni ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna pér il reato di cui all'art.7 comma 1, D.L.4/2019, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, avendo omesso di indicare, tra i componenti del proprio nucleo familiare, il figlio in stato di detenzione.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente evidenzia l'avvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogazione della fattispecie penale incriminatrice e con il secondo motivo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e in particolare, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In ordine alla prima doglianza, si è affermato che l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., in quanto assicura la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964).
La doglianza è dunque manifestamente infondata. In ordine alla seconda doglianza si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto,,a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso di specie, il giudice a quo non ha ravvisato la sussistenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rigettato la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione di una precedente condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così