Ordinanza — n. 3466/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SADIR LAMYA nato il 15/02/1992 SADIR MOHAMED nato il 01/01/1989 SADIR HABIBA nato il 03/02/1995 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Sadir Lamya, in qualità di Presidente del CDA della SC Solution scarl, Sadir Mohamed quale consigliere e Sadir Habiba in qualità di amministratrice unica della medesima società, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale tutti i ricorrenti sono stati condannati per il reato di cui all'art.11 d.lgs. 74/2000, mentre la sola Sadir Lamya anche per il reato di cui all'ad. 10 quater d.lgs.74/2000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3466/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il giudice a quo ha rutenuto che il suddetto atto di cessione, per le modalità e la tempistica in cui si è perfezionato, era stato finalizzato a sottrarre i beni societari all'azione esecutiva dell'autorità giudiziaria, evidenziando anche il rapporto di parentela che legava gli altri due ricorrenti con il presidente del CDA. Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SADIR LAMYA nato il 15/02/1992 SADIR MOHAMED nato il 01/01/1989 SADIR HABIBA nato il 03/02/1995 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Sadir Lamya, in qualità di Presidente del CDA della SC Solution scarl, Sadir Mohamed quale consigliere e Sadir Habiba in qualità di amministratrice unica della medesima società, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale tutti i ricorrenti sono stati condannati per il reato di cui all'art.11 d.lgs. 74/2000, mentre la sola Sadir Lamya anche per il reato di cui all'ad. 10 quater d.lgs.74/2000.
Con i primi tre motivi di ricorso, afferenti alla sola posizione di Sadir Lamya, viene dedotto vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che la ricorrente si era affidata ad un consulente delegato al pagamento dei modelli F 24, mancata assunzione di una prova decisiva e violazione dell'ad 10 quater comma 2 d.lgs.74/2000. Con il quarto motivo di ricorso, concernente tutti gli imputati, i ricorrenti lamentano vizio della motivazione con riferimento alla conoscenza o conoscibilità della situazione prodromica alla condotta contestata, costituita dall'emissione di un sequestro preventivo sui beni di proprietà della società SC Solution scarl.
Con memoria difensiva i ricorrenti hanno formulato repliche e osservazioni alla rilevata causa di inammissibilità dei ricorsi. Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la società cooperativa Solution aveva portato in compensazione crediti tributari inesistenti, generati autonomamente per il pagamento di ritenute IVA, contributi Inps ed Inail, crediti derivanti da contratti di accollo intercorsi con la società Mediatrade srl, precisando che la consistenza effettiva dei crediti esposti negli F 24 non riceveva alcun riscontro positivo dalla documentazione esibita dalla società e dall'esame dei modelli 770 del 2017, 2018 e 2019.
Risulta inoltre che i crediti IVA delle società accollate erano stati certificati falsamente da un commercialista compiacente, ceduti in accollo alla società SC Solution scarl ed infine utilizzati in compensazione di debiti tributari e previdenziali da parte della suddetta società accollante. Il giudice a quo, in ordine al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte contestato a tutti i ricorrenti, ha evidenziato che la società cessionaria S&CO Logistic srl, di cui è amministratrice Habiba Sadir, a cui è stato ceduto un ramo di azienda della società SC Solution, era stata costituita appena una settimana prima della suddetta cessione, e che la società cedente SC Solution scarl aveva deliberato la suddetta cessione proprio il giorno in cui Lamya Sadir aveva ricevuto la notifica del decreto di sequestro preventivo disposto a suo carico che, a seguito della suddetta operazione, aveva esito negativo.
Pertanto, il giudice a quo ha rutenuto che il suddetto atto di cessione, per le modalità e la tempistica in cui si è perfezionato, era stato finalizzato a sottrarre i beni societari all'azione esecutiva dell'autorità giudiziaria, evidenziando anche il rapporto di parentela che legava gli altri due ricorrenti con il presidente del CDA. Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in