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Ordinanza — n. 3465/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns fact-finding reserved to the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3465/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint concerned the evaluation of evidence and fact-finding, matters reserved for the trial court. The appellant argued for a reduction in criminal liability, but the appellate court had thoroughly examined all defense arguments and reconstructed the facts based on tax authority data and client interrogations. Since the lower court's reasoning was logical, exhaustive, and not arbitrary, the Supreme Court found no grounds to interfere with its determinations.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they challenge the factual evaluation or reconstruction of events, as these remain within the exclusive jurisdiction of the court of first instance and appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility fact-finding review evaluation of evidence criminal liability threshold appellate court reasoning comunicazione fiscale reddito non dichiarato inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 5 d.lgs. 74/2000
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINI PIERLUIGI nato a CHIARI il 24/10/1963 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Paladini Pierluigi ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al superamento della soglia di punibilità. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'accertamento è avvenuto sulla base degli elementi forniti dall'Agenzia delle Entrate, che il volume di affari dell'impresa individuale è stato ricostruito attraverso l'interrogazione dei principali clienti, e che dalle suddette indagini è emerso un debito per Iva non dichiarata pari a euro 54.617 ed un ammontare di Irpef dovuta e non dichiarata pari a euro 95.000, senza che l'imputato abbia fornito alcun contributo alla ricostruzione della contabilità della ditta, neanche indicando elemento di natura passiva.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024 Il Consigliere estensore Il Pre