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Ordinanza — n. 3339/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against denial of generic mitigating circumstances due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3339/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the denial of generic mitigating circumstances, which is not permitted in a legality proceeding. The appellant argued for insufficient motivation regarding these circumstances, while the court noted the lower court's reasoning was logically sound and based on decisive facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in legality proceedings because the appellate court need not consider all favorable or unfavorable elements, only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances legality proceeding admissibility denial of mitigation procedural inadmissibility Cassation appeal grounds imputazione di furto prove di persecuzione accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALECH BELHASSEN nato il 04/06/1991 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 35127-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 - Rilevato che Belhassen Kalech ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto con strappo, furto aggravato e ricettazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda la complessiva delineazione negativa dei tratti fattuali della vicenda e della personalità dell'imputato che si ricava dalla sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del• 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 d