Italian Court dismisses appeal for aggravated theft due to inadmissible generic mitigating circumstances argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the lack of prior criminal record and police warnings required by law. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the first-instance judgment had already confirmed the negative data regarding the defendant's criminal history. Consequently, the Court ruled that this specific procedural defect, which violates the duty of specificity, must be addressed by the appellate court and cannot be cured at the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; The appeal must specifically address the negative data on prior criminal record and police warnings; failure to do so renders the appeal inadmissible regardless of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAUMOVAS GVIDAS nato il 20/04/1995 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 35122-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 - Rilevato che Gvidas Naumovas ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il ricorso - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché era inammissibile il corrispondente motivo di appello, che non si confrontava con il dato negativo, evidenziato nella sentenza di primo grado, dei precedenti penali e delle segnalazioni di polizia a carico dell'imputato, in spregio al dovere di specificità sancito da Sez.
U 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, rv. 268822 e poi dall'attuale testo dell'art. 581 cod. proc. pen. Ne consegue che questa Corte può rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18