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Ordinanza — n. 3331/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being specific and lacking correlation with lower court's reasoning under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3331/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the single ground of appeal was too specific and failed to correlate with the lower court's reasoning. The appellant complained about the lack of generic mitigating circumstances and conditional suspension, but merely repeated arguments already examined by the trial judges without addressing the actual reasons for the denial. The court ruled that appeals must explicitly link criticisms to the specific arguments used by the lower court to justify the decision.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 581 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are specific and lack the necessary correlation with the reasons upon which the contested decision was based.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds correlation reasoning Art. 581 c.p.p. lack of motivation tentato furto furto aggravato truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Così facendo, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. e di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
art. 581 cod. proc. pen
Così facendo, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCHIONE NICOLA nato a AVERSA il 30/08/1998 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;35014/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 Rilevato che Nicola Macchione ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso, articolato in un unico motivo — con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena — oltre a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito (cfr. ultimo e penultimo capoverso della motivazione), è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni che la Corte distrettuale ha posto a sostegno del diniego dei benefici.

Così facendo, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. e di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 18 dicembre 2024 Il