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Ordinanza — n. 3329/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to recidivism and generic sentencing complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3329/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carmela Sica inadmissible regarding her conviction for aggravated theft. The appellant argued for prescription of the crime and a reduction in sentence based on generic mitigating circumstances, but the court found these arguments infounded. The decision rests on the established recidivism which prevents prescription and bars the application of generic mitigating factors under Article 69 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; When recidivism is established, the crime is not prescribed and generic mitigating circumstances cannot prevail over aggravating ones.

Parole chiave

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recidivism prescription of crime aggravated theft generic mitigating circumstances penal code article 69 inadmissible appeal sentencing balance aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICA CARMELA nato a AVERSA il 17/08/1953 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g 35006-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 - Rilevato che Carmela Sica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riconosciuta l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato;

Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia di prescrizione del reato, ritenendo la stessa decorsa dopo la sentenza di prime cure ma prima della pronunzia di appello - è manifestamente infondato in quanto, essendo stata riconosciuta la recidiva reiterata (si veda, sul punto, pag. 4 della sentenza impugnata), il reato non risulta attualmente prescritto; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia violazione della legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di bilanciamento e alla commisurazione della pena - è manifestamente infondato e generico posto che: - le circostanze attenuanti generiche sono state concesse; - la prevalenza è impedita dal disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen., trattandosi di recidivo reiterato; - la doglianza sulla dosimetria della pena è generica.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dic