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Ordinanza — n. 3328/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn, ordering costs and fine against appellant Mario Tabacchino.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3328/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Tabacchino inadmissible due to a formal withdrawal. Although the appellant initially lodged a recourse against the Second Instance Court's confirmation of his conviction for threats, he subsequently submitted a notarized waiver of the appeal. Consequently, the court rejected the procedural request and ordered the appellant to bear the litigation costs and a five hundred euro fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When a party formally withdraws their appeal, the recourse is declared inadmissible, and the appellant is condemned to pay the procedural expenses and applicable fines.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of recourse procedural costs criminal fine formal waiver Cassation procedure conviction for threats ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABACCHINO MARIO nato a PIETRAMELARA il 29/12/1958 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34964/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che Mario Tabacchino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia; Preso atto che è stata depositata telematicamente rinunzia al ricorso con firma del ricorrente autenticata dall'Avv. Ciro Balbo, donde il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024