Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and indeterminate grounds violating procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground for appeal was deemed generic and indeterminate because it failed to specify the factual elements required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court could not exercise its supervisory power to review the lower court's logically correct reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPEI OTTAVIO nato a NAPOLI il 17/08/1975 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 34937-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 - Rilevato che Ottavio Pompei ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente chiede l'assoluzione dal fatto contestato previa riqualificazione in un'ipotesi genericamente indicata come "falso" e, in via subordinata, la riduzione del trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che la stessa genericità caratterizzava l'atto di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre