Italian Supreme Court dismisses appeal for being non-specific and lacking argumentative correlation with the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ferdinando Di Rocco inadmissible due to its non-specific and repetitive nature. The appellant challenged convictions for attempted aggravated theft and resistance to a public official but failed to provide a new, argumentative critique of the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal lacked the necessary correlation with the contested decision, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they are non-specific, repetitive, or lack a necessary argumentative correlation with the reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FERDINANDO nato a OSIMO il 15/08/1955 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34917/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che Ferdinando Di Rocco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di tentato furto pluriaggravato (Capo A) e resistenza a pubblico ufficiale (Capo B); Considerato che entrambi i motivi di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di cui al Capo A e vizi di motivazione in ordine alla configurazione del reato di cui al Capo B - sono aspecifici e reiterativi in quanto fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Pr