Cassation annuls aggravated threat conviction due to statute of limitations expiration at sentencing time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming a conviction for aggravated threats without remanding the case. The defendant argued for an omission of prescription under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while the prosecution contended the crime was not yet prescribed at the time of the appellate ruling. The court ruled that although the crime technically expired at the end of the day of the contested sentence, the specific calculation method relied upon is based on judicial orientation rather than direct statutory law, leading to the annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.: The expiration of the statute of limitations at the precise moment of the contested sentence does not automatically validate a prosecution if the legal basis for that timing relies on judicial orientation rather than direct statutory provision, necessitating annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOAMANI YOUSSEF nato il 15/08/1989 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 3z1 914 - zout
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Youssef Noamani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna da questi riportata in primo grado in ordine al reato di minaccia aggravata; Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria senza il rispetto del termine di legge, della quale il Collegio non ha tenuto conto. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si denunzia la violazione della legge per omessa pronuncia di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il motivo non è manifestamente infondato, per cui occorre prendere atto che ad oggi il reato è prescritto.
Va precisato, a questo riguardo, che il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello (come sostenuto dal ricorrente), in quanto la prescrizione è maturata alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pronunziata la sentenza impugnata, tenuto conto del decorso del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e della sospensione di sessantaquattro giorni per l'udienza che avrebbe dovuto celebrarsi il 21 aprile 2020. Tuttavia non può dirsi che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'individuazione del termine di prescrizione alle ore 24.00 dell'ultimo giorno è frutto di un orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650 - 01) e non discende direttamente dalla disciplina sulla prescrizione Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 18 dic