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Ordinanza — n. 3323/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural timing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3323/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Luciano Emili inadmissible regarding both the statute of limitations and the alleged violation of law. The court found the recidivism claim unfounded as the crime occurred in 2016, extending the limitation period until 2026, while rejecting the second ground as mere complaints without specific argumentation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 161 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.: The appeal is inadmissible if the statute of limitations has not expired and if the grounds lack specific argumentation, reducing them to mere complaints already rejected in lower courts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations calculation recidivism penalty increase lack of specific argumentation procedural timing requirements pena pecuniaria sospesa sanzioni penali sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 161 cod. pen.
pen., per cui, operato l'aumento di due terzi della pena massima di 3 anni prevista per il delitto di furto e aggiunto l'aumento di ulteriori due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen., la prescrizione maturerà il 01/09/2026.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
art. 161 cod. pen
pen., per cui, operato l'aumento di due terzi della pena massima di 3 anni prevista per il delitto di furto e aggiunto l'aumento di ulteriori due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen., la prescrizione maturerà il 01/09/2026.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMILI LUCIANO nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/02/1956 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 3481/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che Luciano Emili ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la prescrizione del reato - è manifestamente infondato in quanto il reato è stato commesso in data 01/09/2016 ed è stata ritenuta la recidiva reiterata ex art 99, comma 4, cod. pen., per cui, operato l'aumento di due terzi della pena massima di 3 anni prevista per il delitto di furto e aggiunto l'aumento di ulteriori due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen., la prescrizione maturerà il 01/09/2026.

Rilevato che il secondo motivo - che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito in sede di legittimità in quanto fondato su mere doglianze di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere ensore Il Presid