Italian Court dismisses appeal against theft conviction for generic arguments and failed substitution of penalty request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding low financial damage and requested a non-custodial sentence, but the appellate court had already provided sufficient reasoning on these points. The Supreme Court rejected the appeal because the first ground lacked specific factual elements required by procedural law, while the second ground was deemed unfounded given the court's proper prognostic balancing of recidivism risks.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) ccid. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 545bis cod. pen.; Art. 58 L. 689/1981: An appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks specific elements to allow the reviewing judge to exercise its control, and a request for substituted punishment is denied when the court has adequately balanced prognostic factors regarding the fulfillment of obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO OBERTO nato a MONDOVI' il 13/10/1993 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34857/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che Oberto Negro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n.
4) cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) ccid. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in definitiva, il ricorrente nulla argomenta a sostegno della tesi della speciale tenuità del danno patrimoniale e ciò pregiudica l'ammissibilità della censura tanto più che il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615;
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545bis. cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto l'art. 58 L. 689/1981 prevede che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Nel caso di specie la corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consiglier nsore Il Pr