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Ordinanza — n. 3319/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic lack of specificity regarding sentencing comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3319/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabio Pinelli inadmissible for failing to meet specificity requirements. Pinelli argued against the lower court's sentencing comparison between aggravating and mitigating circumstances, but the appeal was deemed generic and repetitive of issues already reviewed. The court ruled that the first-instance judgment correctly addressed the statutory prohibition on reiterating recidivism and the specific elements negating the prevalence of mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 69 comma 4 cod. pen.; Appeals must be specific and not generic; generic appeals lacking correlation with the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing comparison aggravating circumstances mitigating circumstances reiterating recidivism Corte di Cassazione indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 comma 4 cod. pen.
art. 69, comma 4 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINELLI FABIO nato a PALERMO il 13/06/1986 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 34812/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 Rilevato che Fabio Pinelli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; Considerato che il ricorso, articolato in un unico motivo — con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti — oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, è generico per mancanza di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle doglianze prospettate (in ogni caso, la Corte di merito correttamente ed esaustivamente ha indicato gli elementi posti a fondamento della negazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, peraltro inibito, quanto alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, dal disposto di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen. );

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 18 dicembre 2024 Il consiglie '.stensore Il Presiden