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Ordinanza — n. 3316/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for contesting sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3316/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ignazio La Mendola's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction inadmissible. The appellant argued against the correctness of the court's reasoning and the excessive sentence, but the Supreme Court found these grounds generic and lacking specific factual elements required by law. Consequently, the court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion and the appeal failed to meet procedural standards.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals must cite specific grounds; sentencing discretion belongs to the trial judge and cannot be reviewed for excessiveness in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion procedural requirements criminal appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
- capo b); Rilevato che i due motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 612 cod.pen
- capo a) - e art. 612 cod.pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MENDOLA IGNAZIO nato a AGRIGENTO il 24/08/1978 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34799/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che Ignazio La Mendola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo - sezione IV penale - che, ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. - capo a) - e art. 612 cod.pen. - capo b); Rilevato che i due motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena - non è altresì consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consig iere stensore Il Presiden