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Ordinanza — n. 3313/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for tax fraud due to inadmissible procedural grounds and lack of specific proof distortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3313/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mistrial regarding tax fraud, but the Court found the appeal lacked specific grounds under criminal procedure law. The Court determined that the alleged evidence distortion was not sufficiently detailed to meet the legal threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined by the Court of Appeal without raising new specific grounds, particularly regarding the alleged distortion of evidence which must be indicated with precise and unambiguous reference to the specific proofs.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility distortion of evidence specific grounds requirement tax fraud conviction Supreme Court procedure bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregannotti
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregannotti, Rv.
Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri
265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv.
Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci
256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO STEFANO nato a ROMA il 11/06/1971 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 34718/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 Rilevato che Stefano D'Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta da operazioni dolose per avere cagionato il fallimento della società da lui amministrata, perché aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali e delle imposte dovute;

Considerato che l'unico motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità nonché travisamento della prova — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze che si risolvono della pedissequa reiterazione di quelle già vagliate dalla Corte di Appello; quest'ultima - in modo corretto ed esaustivo - ha chiarito come le informazioni provenienti direttamente dall'ente impositore avevano confermato che la suddivisione del debito era per anno d'imposta, per cui non rileva (si veda pag.

5) quanto affermato dal curatore. In ogni caso, il ricorso non è specifico circa il lamentato travisamento della prova, perché la pag. 40 del verbale del 19 maggio 2021, a cui fa riferimento il ricorrente alla pag. 4 del ricorso, non corrisponde alla deposizione del curatore sul tema di specifico interesse (la riferibilità dei debiti fiscali alle annualità in cui era in carica l'imputato); tanto incide sull'ammissibilità del ricorso nella misura in cui il travisamento della prova intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregannotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore ""-Ir Pr