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Ordinanza — n. 3312/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded argument regarding sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3312/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Parolisi's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued the sentencing was improper, but the court found the appeal manifestly unfounded because the lower court adequately considered the factual and personal circumstances of the case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging a sentence solely on grounds of the sanction's treatment is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient, as a strengthened motivation is required only when the penalty significantly deviates from the statutory minimum.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing justification aggravated theft conviction manifestly unfounded appeal procedural costs award verdetto di colpevolezza luogo del reato gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 607 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri
265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAROLISI LUIGI nato a NAPOLI il 24/09/1985 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34714/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che Luigi Parolisi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che attiene al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla commisurazione sanzionatoria sia quando a negato l'esclusione della recidiva - laddove ha esaltato la negativa personalità del ricorrente - sia quando ha specificamente giustificato la determinazione del trattamento sanzionatorio (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consi