Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal responsibility but failed to specify which parts of the judgment lacked adequate motivation. The court ruled that the appeal was too generic to allow the appellate judge to exercise its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. E) c.p.p.: An appeal based on defective motivation is inadmissible if it fails to identify the specific elements of the judgment considered insufficiently reasoned.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO LUCIA ANTONIA nato a SANTA FLAVIA il 23/03/1967 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34713/2024 — Consigliere Borrelli — Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che Lucia Antonia Gargano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione po- sta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Nel caso in esame la ricorrente ha dedotto vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen. omettendo tuttavia di specificare quali parti della motivazione della sentenza della Corte territoriale siano ritenuti privi di adeguata motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il conAsi Here estensore Il Presidente