Cassation appeal dismissed for genericity and wrong addressee under Art. 581 c.p.p. due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specific requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant's petition was deemed entirely generic and addressed the wrong court, the Tribunal rather than the Court of Appeal, without citing specific grounds for the alleged legal violations. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify the grounds for the alleged violation of law or defects in reasoning, thereby preventing the appellate court from identifying the specific points of criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETO MAIKOOL nato a PALERMO il 14/09/1994 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34665/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che Leto Maikool ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sua condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso - che deduce violazione di legge e vizi motivazionali - non si confronta in alcun modo con quanto puntualmente argomentato nella sentenza impugnata e, pertanto, è del tutto generico, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; un indicatore formidabile della genericità del ricorso è altresì dato dal fatto che esso si rivolge non già alla sentenza della Corte di appello, ma a quella del Tribunale Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 estensore Il