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Ordinanza — n. 3303/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as specific because grounds lacked necessary correlation with the challenged decision's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3303/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning for his conviction but failed to explicitly link his specific criticisms to the actual grounds used by the appellate court. The court ruled that appeal grounds must demonstrate a necessary correlation with the reasons underlying the contested decision to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Appeal grounds are inadmissible not only when intrinsically indeterminate but also when they lack the necessary correlation with the reasons upon which the challenged decision was based.

Parole chiave

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specific appeal grounds correlation with decision inadmissible appeal procedural law Cassation appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO MAURIZIO nato a NAPOLI il 09/07/1969 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; t RG 34641/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che Maurizio Fiorentino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per Cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Presiden