Criminal appeal dismissed as generic for lacking specific grounds under Art. 581 c.1 lett. c) CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Mastrosimone inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding his conviction for burglary but failed to provide specific grounds for the review. The court ruled the appeal generic because it did not identify the specific elements of the sentence's motivation that were contested, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements of the contested motivation so that the reviewing judge cannot identify the grounds for the criticism.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROSIMONE ANTONINO nato a PALERMO il 25/06/1982 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34629/2024 - UD. 18 Dicembre 2024 - Consigliere Borrelli Ritenuto che Antonino Mastrosimone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - deve ritenersi generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, tanto più che non risulta che vi fosse un motivo di appello specifico sulla commisurazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere e tensore Il Presidente