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Ordinanza — n. 3297/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded claim regarding sentencing reduction under Art. 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3297/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a conviction sentence by the Court of Appeal of Bari, arguing a violation of the Penal Code regarding sentencing reduction. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the lower court could legitimately use the gravity of conduct as a parameter when applying general mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The court may reference the gravity of conduct as a parameter for sentencing without contradicting the granting of general mitigating circumstances, rendering such an appeal inadmissible if the reasoning is not contradictory.

Parole chiave

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sentencing reduction general mitigating circumstances gravity of conduct inadmissible appeal Art. 62-bis Penal Code porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al quantum di riduzione della pena ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al quantum di riduzione della pena ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSANO COSTANTINO VALENTINO nato a SAN SEVERO il 14/02/1972 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 34175/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 Rilevato che Costantino Valentino Sassano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, nell'ambito del giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale da parte della prima sezione penale di questa Corte, ha riformato parzialmente la sentenza di condanna del Gip del Tribunale di Foggia, concedendogli le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittagli per il reato di porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica;

Considerato che l'unico motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al quantum di riduzione della pena ex art. 62-bis cod. pen. — è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito, nel valutare la dosimetria della pena (anche in relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti di cui si discute), può ben riferirsi alla gravità della condotta quale parametro per la scelta commisurativa, parametro — si badi — non in contraddizione con la scelta di concedere le circostanze attenuanti generiche, ma solo ritenuto recessivo in quella sede e poi legittimamente "recuperato" dalla Corte di merito al momento della concreta deliberazione sanzionatoria;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 18 dicembre 2024 Il consigliere e ensore Il Presi