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Ordinanza — n. 3295/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding robbery aggravation for victim over 65, rejecting alternative vulnerability argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3295/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianpiero Bartilotti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misapplied the law regarding victim vulnerability, but the court found the reasoning contrary to established precedent. The decision clarifies that the specific aggravating circumstance for victims over 65 excludes the general vulnerability provision, preventing double counting of the same factual element.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, cod. pen.; Art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.; The specific aggravating circumstance for victims over 65 excludes the concurrent application of the general vulnerability provision, prohibiting the attribution of multiple accessory elements for the same factual circumstance.

Parole chiave

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robbery aggravation victim age sixty five vulnerability presumption prohibition double counting accessory elements crime Cassation inadmissibility penal code provisions perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianpiero Bartilotti; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 628, terzo comma, n.
Art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.
pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, primo comma, n.
Art. 68, cod. pen.
pen., ove contestata in riferimento all'età senile della persona offesa e alla sua ritenuta minore capacità di resistenza, vietando l'art. 68 cod.
art. 68 cod. pen
pen., ove contestata in riferimento all'età senile della persona offesa e alla sua ritenuta minore capacità di resistenza, vietando l'art. 68 cod. pen., in tema di componenti accessorie del reato, l'addebito plurimo di un medesimo elemento fattuale (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022
Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022, dep.
Sez. 2, n. 3496 del 02/11/2022
Sez. 2, n. 3496 del 02/11/2022, Pannone, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTILOTTI GIANPIERO nato a NAPOLI il 27/03/2003 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianpiero Bartilotti; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022, dep. 2023, Cantimir, Rv. 284527 - 01 e in motivazione); che, inoltre, l'aggravante speciale dell'età della vittima eccedente i sessantacinque anni, prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen., esclude l'eventuale applicazione concorrente dell'aggravante comune, determinativa di un minore incremento sanzionatorio, di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., ove contestata in riferimento all'età senile della persona offesa e alla sua ritenuta minore capacità di resistenza, vietando l'art. 68 cod. pen., in tema di componenti accessorie del reato, l'addebito plurimo di un medesimo elemento fattuale (cfr.

Sez. 2, n. 3496 del 02/11/2022, Pannone, dep. 2023, Rv. 284193 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente interpretato e applicato la legge penale, ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il