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Ordinanza — n. 3286/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3286/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCO RAFFAELE nato a NOLA il 29/11/1977 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Raffaele Rocco; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la mancanza dell'elemento oggettivo della rapina e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, nonché il mancato assorbimento del reato di sequestro di persona nella rapina, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3286/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro revoca del sequestro sequestro di mezzi di prova privazione illegittima della libertà ricettazione procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCO RAFFAELE nato a NOLA il 29/11/1977 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Raffaele Rocco; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la mancanza dell'elemento oggettivo della rapina e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, nonché il mancato assorbimento del reato di sequestro di persona nella rapina, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022, V., Rv. 283182 - 01; Sez. 2, n. 22756 del 03/07/2020, De Angelis, Rv. 279483 - 01; Sez. 2, n. 20216 del 06/05/2016, Rezaei, Rv. 266751 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pagg. 8 - 10 sul primo motivo e pagg. 10 e 11 sul secondo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 dic