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Ordinanza — n. 3283/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming violation of law regarding sentencing mitigation in organized crime cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3283/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Santo Mirarchi inadmissible due to a lack of concrete specificity and manifestly unfounded arguments. The appellant challenged the lower court's refusal to grant general mitigating circumstances, arguing violations of Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that the first instance judges adequately justified their decision by referencing negative elements without needing to address every favorable fact presented.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 416-bis.1 cod. pen.: The court's motivation for denying a request for mitigating circumstances is valid if it provides a congruent reference to decisive negative elements or the absence of positive ones, without requiring an exhaustive analysis of all arguments.

Parole chiave

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criminal organization crimes sentencing mitigation general mitigating circumstances appeal inadmissibility concrete specificity requirement penal code provisions judicial motivation standards aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Santo Mirarchi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 62-bis cod.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
265826 - 01); che, inoltre, in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod.
art. 62-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Santo Mirarchi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola
Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv.
Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari
286921 - 07; Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRARCHI SANTO nato a CATANZARO il 25/10/1984 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; , \)-\f-\!n_.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Santo Mirarchi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 62-bis cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); che, inoltre, in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 - 07; Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111 - 02); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3