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Ordinanza — n. 3280/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal qualification issues and factual re-evaluation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3280/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Sonia Marasco's appeal inadmissible, rejecting her claims regarding the legal qualification and factual evidence of the crime under Article 646 of the Penal Code. The defense argued for a re-evaluation of probative sources and alternative fact reconstruction, which the court deemed extraneous to the current jurisdictional review. Consequently, the appeal was dismissed because the grievances relied on factual questions requiring merit trial assessments rather than pure legal interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: Legal qualification issues may be raised in cassation only if they do not require factual findings, whereas appeals based on factual re-evaluation or alternative fact reconstruction are inadmissible.

Parole chiave

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legal qualification appeal factual re-evaluation inadmissible Article 609 procedural code Article 611 procedural code Cassazione inadmissibility probative sources review merit trial facts opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, quanto alla qualificazione giuridica, la relativa questione, rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 646 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sonia Marasco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica ed in relazione alla prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod.
art. 646 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sonia Marasco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica ed in relazione alla prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod.
art. 609 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, quanto alla qualificazione giuridica, la relativa questione, rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod.
art. 611 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci
Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv.
Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci
Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv.
Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Nannei
271199 - 01; Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Nannei, Rv.
Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri
264899 - 01; Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARASCO SONIA nato a COSENZA il 29/08/1973 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sonia Marasco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica ed in relazione alla prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, quanto alla qualificazione giuridica, la relativa questione, rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen., può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (cfr.

Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651); che, tuttavia, le doglianze difensive si basano su questioni di fatto e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199 - 01; Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Nannei, Rv. 264899 - 01; Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la memoria depositata dal difensore di parte civile De Rose è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., per cui le richieste della stessa devono essere dichiarate inammissibili rilevato che non può essere comunque accolta la richiesta di liquidazione delle spese presentata dalla parte civile De Rose, non avendo apportato alcun elemento oRet ì.ì rity utile alla discussione/e essendo stata presentata tardivamente;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile Così deciso, il