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Ordinanza — n. 3279/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds regarding evidence and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3279/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Damiano and Enzo Berlingieri inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and the application of recidivism and generic mitigating circumstances, but the court found their complaints generic and unrelated to the specific reasoning of the lower court. Consequently, the court rejected the appeals, emphasizing that the appellate judges had already thoroughly examined the factual and legal issues without error.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals in criminal proceedings must meet strict specificity requirements, and the appellate court's review is limited to verifying whether the lower court's reasoning on evidence and sentencing factors was logically sound and free from arbitrary omissions.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal inadmissibility recidivism assessment generic mitigating circumstances appellate review limits procedural requirements Corte di Cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERLINGIERI DAMIANO nato a LAMEZIA TERME il 07/03/1993 BERLINGIERI ENZO nato a LAMEZIA TERME il 23/01/1987 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; r

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Damiano Berlingieri ed Enzo Berlingieri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8 - 10); considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta l'applicazione dell'aumento per la recidiva ed il diniego delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è manifestamente infondato; che, quanto alla recidiva, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto laddove sia esaminata l'esistenza non solo del presupposto formale, ma anche di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, ovverosia laddove il giudice abbia esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 10); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.