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Ordinanza — n. 3277/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific grounds and procedural timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3277/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Bisignano and Pacella inadmissible due to a lack of specific grounds required under Article 581 of the Criminal Procedure Code. The court found the arguments generic and failed to identify specific distortions of evidence that would justify a re-evaluation of the trial court's findings. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: Appeals must cite specific grounds demonstrating decisive distortions of evidence; generic complaints regarding persuasiveness or credibility are inadmissible, and submissions filed after the statutory deadline are rejected.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds inadmissible appeal distortion of evidence procedural timeliness criminal procedure code frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione sottrazione dei contributi d'assicurazione inadempimento dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 cod.
art. 611 cod. proc. pen
è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., per cui le richieste della stessa devono essere dichiarate inammissibili;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BISIGNANO GERARDO nato a SANT'ARCANGELO il 23/02/1963 PACELLA FRANCESCA nato a BALVANO il 15/01/1966 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Gerardo Bisignano e Francesca Pacella; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, essendo state enucleate minime incongruenze non incidenti sulla completezza e linearità della sentenza, e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la memoria depositata dal difensore di parte civile Vittoria Assicurazioni S.p.a.

è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., per cui le richieste della stessa devono essere dichiarate inammissibili;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.