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Ordinanza — n. 3276/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints and unrelated to sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3276/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giampiero D'Angelo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a re-evaluation of subjective elements and sentencing under Articles 624, 625, and 648 of the Penal Code. The court rejected these claims as mere factual complaints, reiterative arguments, or matters of sentencing treatment not reviewable in a criminal appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints, reiterative arguments, or issues regarding sentencing treatment are inadmissible in criminal proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility subjective element review sentencing treatment scope reiterative arguments factual complaints inadmissible prova del dolo perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
6 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, pur a fronte della non lieve entità del danno, correttamente evidenziata dalla Corte di appello ai fini del diniego dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIAMPIERO nato a MILANO il 14/01/1979 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giampiero D'Angelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità del prevenuto per asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del ricorrente, correttamente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di colpevolezza, soprattutto con riferimento all'elemento psicologico); considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del reato ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., oltre ad essere parimenti reiterativo, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata; tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la carenza motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, pur a fronte della non lieve entità del danno, correttamente evidenziata dalla Corte di appello ai fini del diniego dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il Consigliere E