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Ordinanza — n. 3275/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being a reproducible criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3275/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Stefano Casella inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court violated procedural articles regarding witness testimony, claiming the witness should have been treated as a suspect. The court rejected this, noting the appeal merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges without providing a specific re-analysis of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367, 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the lower courts without offering a specific, critical re-analysis of the factual or legal grounds upon which the decision was based.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproducible criticism witness testimony procedural safeguards Cassazione Roma facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza inattendibile censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 512 c.p.p.
Art. 63 c.p.p.
Art. 64 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA STEFANO nato a BRESCIA il 04/08/1975 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefano Casella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 512, 63 e 64 cod. pro. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulla piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Giuseppe Sparno nel corso delle indagini, in quanto soggetto che non ha mai assunto la qualità di indagato, non necessitando quindi delle garanzie degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.); che, peraltro, tale doglianza è volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito alle pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata; che la dedotta prospettazione risulta in palese contrasto con il dato normativo, posto che - nel caso di specie e come ben evidenziato dalla Corte di appello - il teste non doveva essere sentito ab initio come imputato o persona sottoposta alle indagini, attesa la sua comprovata estraneità al fatto di reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il