Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding sentencing and generic mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Filippo Crisafulli's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant challenged the lower court's reasoning on liability and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims because the first ground lacked the necessary specificity to trigger a review, and the second was deemed manifestly unfounded as the lower court had sufficiently addressed the negative elements outweighing any positive ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 582 cod. proc. pen.: An appeal must specify decisive errors in the facts or law; general complaints about the evaluation of evidence or the denial of generic mitigating factors without pinpointing specific travisamenti are inadmissible.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFULLI FILIPPO nato a MESSINA il 25/08/1959 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO 'IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Filippo Crisafulli; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6); ritenuto che le ulteriori censure, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere prive di concreta specificità, sono anche manifestamente infondate; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso in esame (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 dicembre