Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism and erroneous legal application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Riadh Msallem inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a requalification of theft to fraud and contested the absorption of robbery into personal injury, but the court found these arguments ungrounded. The decision rests on the procedural requirement for specific criticism of lower court reasoning and the established legal rule that violence for robbery absorbs assault but not personal injury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 61 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected without specific criticism, and robbery violence absorbs assault but not personal injury.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSALLEM RIADH nato il 26/08/1999 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Riadh Msallem; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale quanto alla mancata riqualificazione del reato di furto di cui al capo 1) dell'imputazione in quello di insolvenza fraudolenta, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del prevenuto, correttamente valorizzato dalla Corte territoriale in ordine all'esatta sussumibilità della condotta contestata nell'ambito del delitto di cui all'art. 624 cod. pen.); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di penale responsabilità contestato al capo 3) dell'imputazione per mancato assorbimento in quello di cui al capo 2) della stessa, è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui sussiste il concorso tra il delitto di rapina impropria e quello di lesione personale volontaria e legittimamente quest'ultimo è ritenuto aggravato dalla circostanza della connessione teleologica, in quanto la violenza usata per la commissione del reato assorbe il reato di percosse, ma non quello di lesione (cfr. sul punto Sez. 2, Sent. n. 2497 del 16/12/1969 Ud., dep. 10/09/1970, Rv. 115259 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il Consigliere Estensore DEPOSITATA Il P