Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack lacked the required specificity under Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant criticized the appellate court's use of 'relationem' motivation but failed to identify specific unresolved issues or demonstrate how the lower court exceeded established limits. Consequently, the court ruled that the generic nature of the complaint precluded any valid judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of attack are not specific, as a generic criticism of the use of relationem motivation without identifying precise unresolved issues fails to meet the statutory requirements for admissibility.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO IVAN (CUI 02G5UOW) nato a MILANO il 16/10/1985 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ivan Marino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello abbia rinviato per relationem al primo grado, l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto in maniera specifica dolendosi dell'utilizzo di questa tecnica, in quanto si tratta di una fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate, confrontandosi con l'apparato motivazionale sottoposto a critica, per come integrato dalle argomentazioni del primo giudice; che, nella specie, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza indicare il contenuto e la decisività dei motivi negletti, non consentendo l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il