Italian Court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension denial due to prior conviction record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Valentino Milanovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Milanovic argued the lower court erred in denying conditional sentence suspension due to a lack of clean criminal record, while the appellate court cited a 2020 conviction and the severity of the current offense. The Supreme Court rejected these claims, ruling that the first ground was non-justiciable as it concerned punitive treatment rather than procedural error, and the second ground was unfounded due to the manifest lack of motivation regarding Article 131 bis of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: The appeal contesting the denial of conditional sentence suspension is inadmissible if it concerns the punitive treatment of the sentence, and the alleged lack of motivation for non-application of the probationary benefit is rejected when the court adequately considers the gravity and repetition of offenses.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC VALENTINO nato a SASSARI il 13/01/1993 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Valentino Milanovic; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena per mancata incensuratezza (a fronte del casellario giudiziale nel quale risulta "nulla"), è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata sulla non concedibilità dell'invocato beneficio alla luce del casellario in atti, posto che da quello aggiornato compare altra condanna del 2020); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché l'asserito difetto motivazionale non emerge dal corpo del provvedimento (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla carenza delle condizioni per l'applicabilità, in considerazione della gravità, della reiterazione delle condotte e dell'ingente valore del denaro sottratto pari a 500 euro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il Con