Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 62 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Guaresi's appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in his alleged violations of Article 62 of the Penal Code. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court found his grounds generic and unrelated to the complexity of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 c.p.; The appeal must contain specific grounds linking the alleged errors to the decision's complexity; generic complaints seeking a new factual reconstruction are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARESI FILIPPO nato a PALERMO il 03/03/1974 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Filippo Guaresi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra ra complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 02; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, Di Munno, Rv. 265669), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3