Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Art. 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Luigi Sasso's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The court found that the appellant's arguments regarding sentencing errors were generic and merely repeated defenses already rejected by the Court of Appeal without providing new, concrete criticism. Consequently, the appeal was rejected, and Sasso was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 707, 131-bis c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds lack the required specificity, failing to provide a concrete, argumentative critique of the lower court's reasoning or facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSO LUIGI nato a ALBANO LAZIALE il 19/04/1984 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Sasso; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 707 e 131-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01; Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); considerato che il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag.
2. della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i