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Ordinanza — n. 3258/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 591 c.p.p. due to generic repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3258/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic because they merely repeated the criticisms already rejected by the Court of Appeal without addressing the specific legal and factual reasons provided in the lower court's decision. The court ruled that an effective appeal requires a precise, point-by-point critique contrasting the contested ruling with the specific grounds of the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; An appeal lacking specificity is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the appeal without engaging with the specific legal and factual arguments used by the lower court to reject them.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Art. 591 c.p.p. generic repetition point-by-point critique procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 712 cod. pen.
281521); che, in particolare, la Corte di appello ha motivato adeguatamente sulla sussistenza del dolo e sulla conseguente impossibilità di ritenere applicabile l'art. 712 cod.
art. 712 cod. pen
281521); che, in particolare, la Corte di appello ha motivato adeguatamente sulla sussistenza del dolo e sulla conseguente impossibilità di ritenere applicabile l'art. 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSO STEFANO ANTONIO nato a VILLABATE il 22/11/1964 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bonaccorso Stefano Antonio; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono privi di specificità poiché ripropone genericamente le stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che deve essere ribadito che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); che, in particolare, la Corte di appello ha motivato adeguatamente sulla sussistenza del dolo e sulla conseguente impossibilità di ritenere applicabile l'art. 712 cod. pen. (pag.7), rilevato che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua anche sula dosimetria della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (pag.7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consiglie