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Ordinanza — n. 3256/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3256/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued against a conviction under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Tax Code, but the lower court had already thoroughly examined and rejected these arguments. The Supreme Court found the appeal grounds manifestly unfounded because they merely repeated issues already decided by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals must be admissible; those manifestly unfounded or repeating issues already decided by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded repeated arguments tax code conviction Court of Cassazione motivi di cassazione eccezione di illegalità traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESI LUANA nato a CAMPI SALENTINA il 26/01/1990 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 200 Genovesi NRG 27750/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto relativi a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 in cui la Corte di appello ha evidenziato, in una visione complessiva, gli elementi che nel caso concreto portavano ad escludere la diversa qualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29